PIANO TRANSIZIONE 5.0: LE ISTRUZIONI DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Sono state emanate le disposizioni attuative (DM 24/7/2024) e le linee guida operative (la circolare n. 25877 del 16/8/2024 Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per il credito d'imposta sugli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, relativi al piano transizione 5.0.

La procedura per la richiesta del credito d'imposta
Si articola in tre fasi:
1) una comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d'imposta;
2) una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati;
3) comunicazione di completamento.
Tutte le comunicazioni e le azioni ad esse correlate devono essere effettuate tramite il portale "Transizione 5.0" del GSE, presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all'Area Clienti GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi disponibili.

Certificazioni "tecniche" relative al risparmio energetico
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, nella forma di perizie asseverate che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano 
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti, 
- ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Tali certificazione vanno redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione dal GSE.

Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi 5 giorni dalla trasmissione dal GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante e decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile, in una o più quote entro il 31/12/2025.
L'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi, pari a 250.000 euro, ed al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro.
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.

Decadenza dal beneficio negli anni successivi
Si decade dall'agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono ceduti a terzi; destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; oppure destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.
Si decade dall'agevolazione anche in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto dei beni acquisiti in locazione finanziaria.
In questi casi il credito d'imposta sarà corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo, e se già utilizzato sarà riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Non si provvede alla rideterminazione ed al riversamento se, nel corso del periodo d'imposta di realizzo del bene, lo stesso viene sostitutito con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016 e sono attestate nuovamente l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
Si decade totalmente o parzialmente dall'agevolazione anche qualora:
- non sia mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito nei cinque anni successivi a quello di completamento del progetto di innovazione;
- non siano entrati in eservizio i beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento;
- siano assenti uno o più requisiti di ammissibilità alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile, ovvero la documentazione sia irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria;
- non siano rispettate le disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento.

Obblighi documentali
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni relative (art. 38 del DL 19/2024).
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Perizia tecnica asseverata per i beni
Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura va comprovata da apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Obblighi PNRR
Le imprese beneficiare sono tenute al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, la dichiarazione di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e l'assenza di doppio finanziamento.

Osservazioni
Potete trovare il riepilogo della disciplina aggiornata qui: 20-piano-transizione-5-0-ag2409.pdf
La complessità di determinazione del credito d'imposta, basato sulla misurazione di un risparmio energetico, l'articolazione della procedura di richiesta e le molteplici competenze richieste dalla documentazione da predisporre rendono necessarie una organizzazione documentale impegnativa e completa, da utilizzare nell'immediato per l'ottenimento del credito d'imposta e negli anni successivi per il monitoraggio degli investimenti ai fini della possibile decadenza.
Si suggerisce fin da subito, per evitare il rischio di irregolarità e futuri costi amministrativi, di individuare separatamente in contabilità i beni materiali interessati e di predisporre prospetti completi di calcolo del credito d'imposta, da tenere aggiornati nel tempo secondo idonee procedure.