16.09.2020 - VERSAMENTI SOSPESI EMERGENZA COVID

I soggetti colpiti dall’e­mer­genza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versa­men­­ti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e as­sistenziali e ai premi INAIL, scadenti nei mesi di mar­zo, aprile, maggio e giugno 2020, devono effet­tua­re i versamenti sospesi  entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione, senza applicazione di san­zioni e interessi.
In alternativa, il versamento delle somme in esame, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può avvenire:
in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020;
per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o, in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;
per il restante 50%, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021.