16.09.2020 - VERSAMENTI SOSPESI EMERGENZA COVID
I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, devono effettuare i versamenti sospesi entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In alternativa, il versamento delle somme in esame, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può avvenire:
in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020;
per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o, in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;
per il restante 50%, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021.
In alternativa, il versamento delle somme in esame, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può avvenire:
in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020;
per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o, in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;
per il restante 50%, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021.