COMUNICAZIONE PREVENTIVA PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI

E’ obbligatoria la preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali. L’obbligo è a carico dei committenti che operano in qualità di imprenditori e si riferisce alle collaborazioni autonome occasionali (art. 2222 cod. civ.), che generano redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del DPR 917/1986.
La comunicazione deve esser effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
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