NOVITA' ECOBONUS E SISMABONUS
In merito alle agevolazioni riconducibili agli interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus) e antisismici (cd. Sismabonus), l’Agenzia delle Entrate ha sempre dato una lettura restrittiva delle norme emanate dal legislatore fin dalla loro introduzione, prevedendo limitazioni in merito agli immobili oggetto di agevolazioni.
In base della prassi emanata, l’Agenzia ha sempre ritenuto che soltanto gli immobili strumentali, cioè quelli utilizzati direttamente dalle imprese per lo svolgimento della loro attività, potessero beneficiare di tali agevolazioni, escludendo quindi gli immobili destinati alla rivendita (beni merce) e gli altri immobili in patrimonio.
Medesima restrizione pesava sugli immobili di proprietà delle società locati a terzi: gli immobili concessi in locazione dalle società immobiliari venivano considerati beni rientranti nell’oggetto dell’attività di impresa e non cespiti strumentali.
L’interpretazione restrittiva è stata oggetto di aspre critiche e foriera di contenziosi avanti le commissioni tributarie, poiché le norme istitutive delle agevolazioni non prevedevano alcuna limitazione oggettiva circa i beni agevolabili.
Nel corso del 2019 la Corte di Cassazione ha emesso una serie di sentenze che hanno contestato questa interpretazione.
La Corte ha infatti ritenuto che la ratio alla base della norma fosse incentivare il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare italiano, non ponendo alcuna limitazione né oggettiva (beni immobile cui applicare) né soggettiva (persona fisica o giuridica). Questa posizione è stata confermata dall’Avvocatura generale dello Stato e dal parere conforme del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A seguito di tali orientamenti, con la Risoluzione 34/2020 del 25 giungo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha espressamente affermato che gli orientamenti precedentemente espressi in merito a Ecobonus e Sisma bonus devono intendersi superati.
Risulta quindi possibile godere delle agevolazioni di cui sopra a prescindere dalla destinazione degli immobili, quindi anche per gli immobili merce e gli immobili patrimonio.
In capo alle società sarà quindi possibile fruire dei relativi crediti di imposta oppure, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, fruire della possibilità di cederli a banche o intermediari finanziari ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34/2020.
In base della prassi emanata, l’Agenzia ha sempre ritenuto che soltanto gli immobili strumentali, cioè quelli utilizzati direttamente dalle imprese per lo svolgimento della loro attività, potessero beneficiare di tali agevolazioni, escludendo quindi gli immobili destinati alla rivendita (beni merce) e gli altri immobili in patrimonio.
Medesima restrizione pesava sugli immobili di proprietà delle società locati a terzi: gli immobili concessi in locazione dalle società immobiliari venivano considerati beni rientranti nell’oggetto dell’attività di impresa e non cespiti strumentali.
L’interpretazione restrittiva è stata oggetto di aspre critiche e foriera di contenziosi avanti le commissioni tributarie, poiché le norme istitutive delle agevolazioni non prevedevano alcuna limitazione oggettiva circa i beni agevolabili.
Nel corso del 2019 la Corte di Cassazione ha emesso una serie di sentenze che hanno contestato questa interpretazione.
La Corte ha infatti ritenuto che la ratio alla base della norma fosse incentivare il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare italiano, non ponendo alcuna limitazione né oggettiva (beni immobile cui applicare) né soggettiva (persona fisica o giuridica). Questa posizione è stata confermata dall’Avvocatura generale dello Stato e dal parere conforme del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A seguito di tali orientamenti, con la Risoluzione 34/2020 del 25 giungo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha espressamente affermato che gli orientamenti precedentemente espressi in merito a Ecobonus e Sisma bonus devono intendersi superati.
Risulta quindi possibile godere delle agevolazioni di cui sopra a prescindere dalla destinazione degli immobili, quindi anche per gli immobili merce e gli immobili patrimonio.
In capo alle società sarà quindi possibile fruire dei relativi crediti di imposta oppure, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, fruire della possibilità di cederli a banche o intermediari finanziari ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34/2020.