SPECIALE MORATORIA - QUALIFICA PMI
Il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 ha introdotto una moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a “micro, piccole e medie imprese” (cd. PMI).
Per poter avere accesso alla moratoria è quindi necessario essere PMI ai sensi della Raccomandazione della Comunicazione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero possedere i requisiti previsti da tale disposizione.
Il primo requisito è dimensionale
L’impresa deve occupare meno di 250 persone e fatturare meno di 50 milioni di euro. In alternativa al fatturato, il totale del suo bilancio deve essere inferiore a 43 milioni di euro.
In altre parole, una delle soglie riferite a fatturato ed al totale di bilancio può essere superato.
Il secondo requisito è soggettivo
L’impresa deve essere “autonoma”, ovvero non deve possedere od essere posseduta da altra impresa per il 25% del suo capitale o dei diritti di voto. Le soglie dimensionali di cui sopra si riferiscono e devono essere rispettate dalla singola impresa, autonomamente considerata.
La raccomandazione individua imprese collegate e associate, che devono rispettare le soglie dimensionali con i loro dati (persone, fatturato e totale di bilancio) aggregati. Non sono autonome, ma “collegate”, le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
una detiene la maggioranza dei diritti di voto nell’altra;
una ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori dell’altra;
una esercita un’influenza dominante sull’altra in virtù di un contratto o di una clausola statutaria;
una controlla da sola o in virtù di accordi la maggioranza dei diritti di voto nell’altra.Non sono autonome, ma “associate”, le imprese fra le quali una detiene, da sola o con altre, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’altra.
Le soglie dimensionali per le imprese collegate ed associate
Per queste imprese, le persone, il fatturate o l’attivo di bilancio sono determinati sulla base:
dei conti consolidati, se disponibili;
aggregando i dati delle eventuali imprese associate, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due; anche per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata);
aggregando il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate.I totali così ottenuti devono rispettare le soglie dimensionali suddette.
Persone fisiche socie di più società
Le imprese collegate attraverso una persona fisica, o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività, od anche solo una parte delle loro attività, sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.
Anche in questo caso, quindi, è necessario verificare il rispetto delle soglie dimensionali cumulativamente per tutte le imprese.
Soci investitori
Particolari disposizioni sono previste qualora siano soci i seguenti investitori:
società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate;
università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
autorità locali autonome;
organismi collettivi pubblici o enti pubblici.
Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005
Al fine di adeguare la normativa interna alla Raccomandazione suddetta, il Ministero delle Attività Produttive ha adottato un apposito decreto, contenente chiarimenti ed esempi pratici.
In particolare, sono forniti:
- prospetti di calcolo dei dati delle società collegate e associate;
- il seguente criterio di individuazione delle imprese che operano sullo stesso mercato o su mercati contigui e sono partecipate da persone fisiche: “un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.”
Per poter avere accesso alla moratoria è quindi necessario essere PMI ai sensi della Raccomandazione della Comunicazione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero possedere i requisiti previsti da tale disposizione.
Il primo requisito è dimensionale
L’impresa deve occupare meno di 250 persone e fatturare meno di 50 milioni di euro. In alternativa al fatturato, il totale del suo bilancio deve essere inferiore a 43 milioni di euro.
In altre parole, una delle soglie riferite a fatturato ed al totale di bilancio può essere superato.
Il secondo requisito è soggettivo
L’impresa deve essere “autonoma”, ovvero non deve possedere od essere posseduta da altra impresa per il 25% del suo capitale o dei diritti di voto. Le soglie dimensionali di cui sopra si riferiscono e devono essere rispettate dalla singola impresa, autonomamente considerata.
La raccomandazione individua imprese collegate e associate, che devono rispettare le soglie dimensionali con i loro dati (persone, fatturato e totale di bilancio) aggregati. Non sono autonome, ma “collegate”, le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
una detiene la maggioranza dei diritti di voto nell’altra;
una ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori dell’altra;
una esercita un’influenza dominante sull’altra in virtù di un contratto o di una clausola statutaria;
una controlla da sola o in virtù di accordi la maggioranza dei diritti di voto nell’altra.Non sono autonome, ma “associate”, le imprese fra le quali una detiene, da sola o con altre, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’altra.
Le soglie dimensionali per le imprese collegate ed associate
Per queste imprese, le persone, il fatturate o l’attivo di bilancio sono determinati sulla base:
dei conti consolidati, se disponibili;
aggregando i dati delle eventuali imprese associate, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due; anche per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata);
aggregando il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate.I totali così ottenuti devono rispettare le soglie dimensionali suddette.
Persone fisiche socie di più società
Le imprese collegate attraverso una persona fisica, o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività, od anche solo una parte delle loro attività, sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.
Anche in questo caso, quindi, è necessario verificare il rispetto delle soglie dimensionali cumulativamente per tutte le imprese.
Soci investitori
Particolari disposizioni sono previste qualora siano soci i seguenti investitori:
società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate;
università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
autorità locali autonome;
organismi collettivi pubblici o enti pubblici.
Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005
Al fine di adeguare la normativa interna alla Raccomandazione suddetta, il Ministero delle Attività Produttive ha adottato un apposito decreto, contenente chiarimenti ed esempi pratici.
In particolare, sono forniti:
- prospetti di calcolo dei dati delle società collegate e associate;
- il seguente criterio di individuazione delle imprese che operano sullo stesso mercato o su mercati contigui e sono partecipate da persone fisiche: “un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.”